Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 12, L. n. 183 del 2010 la Commissione svolge funzioni di Commissione Arbitrale per la definizione arbitrale, ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c., delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 c.p.c. e all’art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 276 del 2003. La Commissione Arbitrale è composta da 3 membri e presieduta dal Presidente della Commissione o da un suo delegato scelto tra i professori Ordinari o Associati di diritto del lavoro. Gli altri due componenti sono scelti dal Presidente tra i membri della Commissione o tra professori universitari di materie giuridiche, avvocati cassazionisti e magistrati di Cassazione a riposo o fuori ruolo, anche su proposta delle parti della controversia.
Le parti possono concordemente affidare la risoluzione arbitrale della controversia alla Commissione Arbitrale anche in pendenza del tentativo di conciliazione o al suo termine, in caso di mancata riuscita.
La devoluzione alla Commissione Arbitrale della controversia è effettuata per iscritto con disposizione espressa con la quale le parti stabiliscono, in deroga all’art. 824-bis c.p.c., che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale.
Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:
1) Il termine per l’emanazione del lodo, che comunque non può superare i 60 (sessanta) giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l’incarico deve intendersi revocato;
2) Le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
La procedura arbitrale si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio.
Le parti possono presenziare personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di apposita procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le parti possono altresì farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia.
Le parti possono presentare memorie scritte e vengono, in ogni caso, convocate dalla Commissione Arbitrale per la discussione entro 20 (venti) giorni dalla devoluzione agli arbitri della controversia.
Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113, comma 4, c.c.
La Commissione provvederà, qualora lo ritenga opportuno, alla conclusione di convenzioni con altre Commissioni di cui all’art. 76, D. Lgs. n. 276 del 2003 per la costituzione di commissioni arbitrali unitarie.